L’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziarlo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, per cui su di lui grava l’onere di aprire la mediazione.
Così si è espresso il Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento, con la sentenza n. 982 del 05.05.2016, pronunziandosi sulla mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: questa volta il giudice di merito ha ritenuto che l’onere sia a carico del debitore opponente.

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