L’infedeltà – così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione – viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2), così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare la separazione; di conseguenza l’infedeltà è la premessa, secondo l’id quod plerunque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi;