Assegno divorzile: revisione nel 2026

Assegno divorzile: revisione nel 2026

La risposta non è una cifra, ed è bene dirlo subito.

È il risultato di una valutazione che il Giudice compie caso per caso, su parametri che negli ultimi anni sono cambiati in profondità. Chi si informa su articoli scritti prima del 2018 rischia di farsi un’idea completamente sbagliata dei propri diritti.

Questa guida mette ordine sui punti che contano davvero.

Due assegni diversi, non due nomi per la stessa cosa

È l’equivoco di partenza più diffuso, e ha conseguenze pratiche pesanti.

L’assegno di mantenimento riguarda la fase della separazione. Il matrimonio non è sciolto: il vincolo coniugale permane, e con esso il dovere di assistenza materiale fra i coniugi. Lo disciplina l’art. 156 c.c.

L’assegno divorzile riguarda invece il divorzio, cioè lo scioglimento del matrimonio. Il vincolo non c’è più, gli ex coniugi tornano soggetti autonomi, e il fondamento dell’obbligo diventa un altro: non più l’assistenza coniugale, ma la solidarietà post-coniugale. Lo disciplina l’art. 5, comma 6, della legge 898/1970

Da questa differenza di fondamento discende tutto il resto — a cominciare dai criteri di calcolo, che sono diversi.

L’assegno di mantenimento in separazione: il tenore di vita conta ancora

Perché l’assegno sia riconosciuto devono ricorrere tre condizioni:

  1. la separazione non deve essere stata addebitata a chi lo chiede;
  2. il richiedente non deve avere redditi propri adeguati;
  3. deve esistere uno squilibrio economico fra i due coniugi.

Il punto interessante è cosa significhi “redditi adeguati”. Qui la giurisprudenza prevalente continua a fare riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, e la ragione è logica: poiché la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, il dovere di assistenza materiale è ancora attuale.

È un principio che la Cassazione ha ribadito con continuità anche in tempi molto recenti. Non si guarda solo agli stipendi: rilevano le potenzialità economiche complessive della coppia, la capacità di spesa, il patrimonio e la sua redditività.

Va segnalato, per correttezza, che esiste un filone minoritario che ha tentato di estendere anche alla separazione i criteri più restrittivi introdotti per il divorzio. Non è però l’orientamento consolidato, e nella pratica dei tribunali il parametro del tenore di vita resta il riferimento.

Qui sta la svolta che rende obsoleto quasi tutto quello che si legge in rete.

Per quasi trent’anni il criterio era lo stesso della separazione: garantire all’ex coniuge il tenore di vita matrimoniale. Nel 2017 la Cassazione ribaltò l’impostazione, sostituendola con quella dell’autosufficienza economica: se riesci a mantenerti, non ti spetta nulla. Fu una scossa violenta, e durò poco.

Nel 2018 le Sezioni Unite hanno costruito una terza via, che è quella tuttora vigente. All’assegno divorzile va riconosciuta una funzione composita: assistenziale, ma in pari misura compensativa e perequativa.

Che cosa significa in concreto. Il giudice non si limita più a chiedersi se chi domanda l’assegno sia povero o autosufficiente. Deve compiere una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei due, e soprattutto chiedersi da dove nasce lo squilibrio. Se deriva da scelte comuni compiute durante il matrimonio — un coniuge che ha rinunciato alla carriera per crescere i figli, che ha seguito l’altro in un trasferimento, che ha lavorato nell’azienda di famiglia senza costruirsi una posizione propria — allora quello squilibrio va riequilibrato.

I criteri che il giudice pesa insieme sono: il contributo dato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro, la durata del matrimonio, l’età di chi chiede l’assegno, le condizioni economiche di entrambi. È un onere probatorio che grava su chi chiede, e che va costruito con documenti, non con affermazioni.

La conseguenza pratica è netta. La semplice differenza di reddito fra gli ex coniugi non basta a fondare il diritto all’assegno: serve dimostrare il sacrificio e il contributo. È un onere probatorio che grava su chi chiede, e che va costruito con documenti, non con affermazioni.

Se chi riceve l’assegno inizia una convivenza

È una delle domande più frequenti, e la risposta di dieci anni fa era sbagliata.

La legge dice espressamente che il diritto all’assegno divorzile si estingue se il beneficiario si risposa. Sulla convivenza di fatto, invece, la legge tace. Per anni la giurisprudenza ha equiparato le due situazioni: nuova convivenza stabile, assegno revocato.

Le Sezioni Unite nel 2021 hanno ridisegnato il quadro, e in modo condivisibile. La nuova convivenza stabile fa venir meno la componente assistenziale dell’assegno — nasce un nuovo progetto di vita, con i suoi doveri reciproci di assistenza. Ma non cancella la componente compensativa.

Il ragionamento è questo: ciò che un coniuge ha dato alla famiglia negli anni del matrimonio appartiene al passato, ed è un arricchimento che l’altro ha già incamerato. Non lo si può azzerare con un colpo di spugna solo perché chi ne ha diritto ha ricostruito una relazione. Chi ha rinunciato alla propria carriera per vent’anni non perde quel credito perché ha trovato un nuovo compagno.

Attenzione però: la componente compensativa non è automatica nemmeno qui. Va provata, con onere a carico di chi la invoca.

Se chi paga si costruisce una nuova famiglia

Situazione speculare, e anche qui la risposta comune è imprecisa.

Formare un nuovo nucleo familiare non estingue automaticamente l’obbligo verso l’ex coniuge. Può però costituire un elemento di cui il giudice tiene conto in sede di revisione, perché incide sulle condizioni economiche complessive dell’obbligato. Non è una causa di esonero: è un fatto da valutare insieme agli altri.

Come si quantifica: reddito, patrimonio e debiti

Non esistono tabelle né percentuali fisse, per quanto in rete circolino calcolatori che promettono il contrario. Il giudice valuta:

  • redditi da lavoro, pensione, locazioni, rendite di entrambi;
  • patrimonio immobiliare e mobiliare e la sua redditività;
  • capacità di produrre reddito, anche potenziale (età, salute, qualifiche, possibilità concrete di reinserimento lavorativo);
  • assegnazione della casa familiare, che ha un peso economico rilevante;
  • oneri e debiti effettivi dell’obbligato.

Sul mutuo, una precisazione utile. La rata del mutuo sulla casa familiare è un esborso reale e viene considerata nella valutazione della capacità economica di chi paga. Non funziona però come una detrazione automatica: incide nel quadro complessivo, insieme a chi abita l’immobile e a chi ne è proprietario. Presentarla come una voce che “si scala” dall’assegno è un’aspettativa destinata a essere delusa.

Dopo la riforma Cartabia, poi, il procedimento impone fin dal primo atto una trasparenza patrimoniale completa: dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni. Chi confidava nell’opacità ha perso quel margine.

L’assegno una tantum

La legge consente di definire tutto in un’unica soluzione, anziché con un versamento mensile. La corresponsione una tantum, se il tribunale la ritiene equa, chiude definitivamente ogni pretesa economica: non è più possibile tornare a chiedere un assegno periodico in futuro.

È una soluzione che offre certezza a entrambi, ma proprio per la sua irreversibilità va valutata con attenzione. Va bene per chi vuole chiudere; è rischiosa per chi ha davanti molti anni e una situazione lavorativa fragile.

La revisione: l’assegno non è scolpito nella pietra

Se le condizioni economiche cambiano in modo apprezzabile, l’importo può essere rivisto — al rialzo o al ribasso — o revocato.

Ciò che serve è un fatto nuovo e sopravvenuto: perdita del lavoro, pensionamento, un’eredità, una malattia invalidante, un mutamento della capacità reddituale. Non basta la semplice insoddisfazione per un accordo a suo tempo sottoscritto, né una circostanza che esisteva già ed era nota.

La prescrizione degli arretrati

Un punto tecnico che nella pratica fa perdere denaro a molte persone.

Le somme dovute periodicamente si prescrivono in cinque anni. Fra coniugi la prescrizione è normalmente sospesa, ma quella sospensione presuppone la convivenza e l’unità familiare: dopo la separazione la ratio viene meno.

Tradotto: chi non riscuote per anni rischia di perdere gli arretrati più lontani. Se l’ex coniuge non paga, non conviene attendere. Un atto interruttivo costa poco e conserva il credito.

Alimenti: un istituto diverso

Da non confondere con il mantenimento. Gli alimenti spettano a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, sono dovuti da una cerchia di parenti individuata dalla legge (art. 433 c.c.), e sono commisurati al bisogno, non al tenore di vita. Anche il coniuge cui la separazione sia stata addebitata — che quindi non ha diritto al mantenimento — conserva il diritto agli alimenti.

Quando l’assegno non viene pagato

È il problema più concreto: un titolo che riconosce l’assegno e un obbligato che non versa nulla. Gli strumenti ci sono e vanno usati per tempo:

  • pignoramento presso terzi sullo stipendio o sulla pensione;
  • ordine di pagamento diretto al datore di lavoro;
  • sequestro dei beni dell’obbligato;
  • tutela penale: la violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato.

Esiste inoltre un fondo di solidarietà presso il Ministero della Giustizia destinato al coniuge in stato di bisogno che non riesce a ottenere l’assegno, con requisiti stringenti e procedura specifica.

Il consiglio che diamo più spesso

Vale sia per chi chiede l’assegno sia per chi lo contesta.

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