la Sesta Sezione della Corte di Cassazione è giunta alla conclusione che (nel caso di specie, si badi bene!) la comunanza morale ed affettiva fosse già in precedenza cessata tra i coniugi, tanto che fosse non più possibile vivere insieme e condividere emozioni e progetti.
L’obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ. sezione I n. 13592 del 12 giugno 2006).
Sorgente: Sesso Extraconiugale: Niente Addebito Se La Moglie Faceva Sciopero. | Tiziano Solignani