A seguito della riforma della Legge sul Divorzio (L. 898/1970) sono stati accorciati i tempi che devono intercorrere tra separazione (consensuale) e divorzio.
In particolare, nel caso in cui sia stata ottenuta la separazione con convenzione per la negoziazione assistita,
per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
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