Il diritto d’autore tutela sia i diritti di aspetto personale (cd. diritto morale), sia quelli di carattere economico (cd. diritto patrimoniale): a norma dell’art. 12 della Legge 633/1941, l’autore vanta un diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato.
I diritti patrimoniali dell’opera consentono il riconoscimento di certe facoltà che permettono all’autore di ottenere vantaggi economici che l’opera è in grado di dare: l’autore può cedere a terzi, mediante compenso, i diritti di cessione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione, traduzione.
I diritti di sfruttamento economico dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte (calcolati per anno solare, cioè con la scadenza al 31 dicembre del 70esimo anno).
Sorgente: Il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore | Artribune