I messaggi di posta elettronica e gli sms rientrano nelle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Per il disconoscimento, tuttavia, non è sufficiente una generica contestazione, ma sono necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta…
Sorgente: Valore probatorio sms ed email