L’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio prevista dall’art. 6, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014 concerne esclusivamente i contenuti tipici dei provvedimenti giurisdizionali di divorzio e di separazione; non riguarda, invece, quelle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, che certamente le parti possono stipulare a latere ed inserire nei verbali d’udienza, ma di cui il Tribunale si limita a prendere atto, senza statuire alcunché.

Ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell’accordo di separazione o divorzio, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione. Di conseguenza, non potrà che farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del d.l. n. 132/2014.

Sorgente: Separazione dei coniugi mediante negoziazione assistita: l’accordo di trasferimento immobiliare va autenticato dal notaio – News ilCaso.it

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