Infine, ribadito il principio della bigenitorialità, la Corte ha ritenuto che, nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore, il suo preminente interesse a una crescita serena e armoniosa vada salvaguardato prevedendo la collocazione stabile presso il genitore con il quale ha prima vissuto prevalentemente e garantendo al genitore non collocatario ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé.
Sorgente: Assegno mantenimento: non basta il reddito del papà per giustificare l’aumento