Le somme dovute a titolo di mantenimento a seguito di separazione o provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono deducibili dall’IRPEF solo per l’ammontare disposto dal giudice e per le quote relative al mantenimento dell’ex coniuge e non per quelle relative al mantenimento dei figli, ma, in assenza di tale specificazione, le deduzioni operate dal contribuente vanno considerate legittime.