Non integra il reato previsto dall’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti: la norma citata, infatti, prevede come soggetti passivi solo i figli minori, inabili al lavoro. Tuttavia, l’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite ai commi primo e secondo dell’art. 570 c.p., che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi (per approfondimenti: il mantenimento dei figli maggiorenni).
Sorgente: Cassazione: reato non mantenere i figli indipendentemente dall’età