La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione dell’articolo 1, comma 110, della legge di riforma della scuola 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “buona scuola”) e – in via consequenziale – dell’articolo 17, terzo comma, del successivo d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, là dove escludono dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

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