Disturbi specifici dell’apprendimento e strumenti compensativi

Secondo il T.A.R. Lazio (Sez. III bis, 23-08-2010, n. 31203) in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola è tenuta a fornire degli elementi di supporto con misure di sostegno individualizzate da esperti del settore e a tenerne conto nel vaglio complessivo del rendimento.

Ne consegue che appare illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto, che nella fattispecie in esame atteneva alla dislessia, abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sulla promozione alla classe successiva.

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