La Corte di Cassazione ha riconosciuto le agevolazioni “prima casa”, per l’acquisto, dopo la separazione legale, di un altro appartamento da parte della ex moglie, benché già proprietaria di un immobile abitativo acquistato originariamente in comunione legale con l’ex marito, dal quale si era poi però separata legalmente. Nella lunga e articolata pronuncia, nella quale la Suprema Corte ha argomentato minuziosamente in ordine ai principi assunti a base della decisione, assume primaria rilevanza la considerazione secondo la quale, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con la possibilità di richiedere nuovamente le agevolazioni “prima casa”: la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti “di farne parimenti uso” ex art. 1102 Codice civile, non consente, infatti, di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative (Cassazione n. 9647/1999; n. 10984/2007).
Sorgente: Agevolazioni “prima casa” e rapporti fra i coniugi