I partner conviventi, poiché non sono sposati non hanno bisogno di separarsi formalmente dinanzi ad un Giudice; pertanto, allo scioglimento del loro legame “di fatto” dovranno regolare privatamente i rapporti personali e patrimoniali.
Tuttavia, i genitori non sposati che vogliano formalizzare l’accordo sull’affidamento dei figli dopo la cessazione della convivenza, possono presentare un apposito ricorso al Tribunale.
Per approfondire: http://www.laleggepertutti.it/91070_separazione-coppie-di-fatto-conviventi-e-affidamento-dei-figli