La lontananza non può essere considerata condizione ostativa all’applicazione della regola dell’affido condiviso, posto che la caratteristica saliente non è la parità dei tempi che i minori trascorrono, e posto che la scelta del genitore affidatario non può essere influenzata dall’eventuale previsto trasferimento all’estero di costui, che risponde all’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito ( art. 16, ultimo comma Cost.).
Fonte: http://associazioneconsenso.it/un-genitore-allestero-con-chi-rimangono-i-figli/