L’assenza di un genitore (un padre, nel caso di specie) dalla vita del figlio, soprattutto se nella più tenera età, “determina un’immancabile ferita” che potrebbe causare problematiche durante la crescita e che in ogni caso danneggia i diritti che sono riconosciuti al figlio “nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale”.
Il padre o la madre che non hanno rapporti con il loro figlio rispondono quindi di abbandono del minore e sono tenuti a un risarcimento che, stante “l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur“, va liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
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