Il genitore assente paga i danni morali al figlio

L’assenza di un genitore (un padre, nel caso di specie) dalla vita del figlio, soprattutto se nella più tenera età, “determina un’immancabile ferita” che potrebbe causare problematiche durante la crescita e che in ogni caso danneggia i diritti che sono riconosciuti al figlio “nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale”.
Il padre o la madre che non hanno rapporti con il loro figlio rispondono quindi di abbandono del minore e sono tenuti a un risarcimento che, stante “l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur“,  va liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

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