Il codice civile, agli articoli 587 ss, stabilisce che il testatore possa disporre dei propri beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, a titolo universale, attribuendo al beneficiario la qualità di erede, ovvero a titolo particolare, con conseguente attribuzione della qualità di legatario. Il legato può avere ad oggetto beni mobili, immobili o una somma di denaro e non è soggetto ad accettazione. L’adempimento del legato è demandato all’onerato che generalmente è rappresentato dall’erede.
Sorgente: Legato di una somma determinata – Avv. Michela Pignatelli