Anche qualora cessasse di fatto della convivenza, dopo alcuni anni di matrimonio attestati da precedenti titoli di soggiorno per motivi familiari rilasciati al coniuge extraUe, ciò non costituirebbe circostanza idonea a far venire meno le condizioni per il rinnovo dello stesso titolo di soggiorno, in quanto il vincolo coniugale non può essere considerato fittizio.







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