La Corte di Cassazione già a partire dal 1999 (sentenza n. 7239) ha avuto modo di statuire non solo come le registrazioni occulte (cioè all’insaputa degli altri partecipanti alla conversazione) di colloqui, riunioni, telefonate siano perfettamente lecite ed abbiano lo stesso valore di una nota scritta, bensì anche che il loro utilizzo non sia inibito neppure dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
È dunque chiaro che il nucleo centrale della questione è il ruolo che assume il soggetto che registra: qualora sia soggetto terzo rispetto ai partecipanti alla discussione/telefonata, saremo nell’ambito dell’intercettazione, come tale disciplinata in modo molto rigoroso ed inammissibile/inutilizzabile in assenza di consenso del soggetto intercettato o di un decreto del Pubblico Ministero nell’ambito di un’indagine penale.