Il tenore di vita goduto durante il matrimonio non è l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile

È compito del giudice, perciò effettuare, di volta in volta, una valutazione ipotetica ed astratta, ove non risulti sufficiente, dimostrare il possesso di un’effettiva capacità reddituale, dovendosi piuttosto tener conto delle concrete prospettive occupazionali connesse a fattori di carattere individuale ed alla situazione ambientale, nonché delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto (cfr. Cass., Sez. I, 23 ottobre 2015, n. 21670; 17 gennaio 2002, n. 432; 19 luglio 1980, n. 4741). (…)

Sorgente: Diritto all’assegno divorzile: non solo questione di tenore di vita – Responsabile Civile

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