Il decreto del Ministero della Giustizia del 4 febbraio 2016, n.23, (pubblicato sulla G.U. di oggi 1°marzo), emanato in attuazione della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, ha stabilito all’art. 2 le categorie dei “professionisti non iscritti nell’albo forense” che possono partecipare a un’associazione con gli avvocati:
– ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
– ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
– ordine degli assistenti sociali;
– ordine degli attuari;
– ordine nazionale dei biologi;
– ordine dei chimici;
– ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
– ordine dei geologi;
– ordine degli ingegneri;
– ordine dei tecnologi alimentari;
– ordine dei consulenti del lavoro;
– ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
– ordine dei medici veterinari;
– ordine degli psicologi;
– ordine degli spedizionieri doganali;
– collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
– collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
– collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
– collegio dei geometri e geometri laureati.
Ora, fino a che si tratta di mettere insieme un avvocato, un commercialista e un consulente del lavoro si può capire. Un ingegnere, un geometra e un avvocato pure.
Per il resto ho qualche perplessità…
Sarà curioso verificarne i casi di applicazione.