Se ci fosse stato bisogno di chiarirlo, nel 2016 in uno stato laico (almeno secondo la Costituzione)… e poi ci vogliamo concentrare sulle unioni civili!!!

L’indissolubilità è un requisito del matrimonio religioso, previsto soltanto “nell’ordine morale cattolico e nell’ambito dell’ordinamento canonico” affermano infatti, ma non recepito nell’ordinamento italiano. [È quanto in sostanza ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 212/2016] Per cui quel vincolo “non può avere alcuna incidenza sugli effetti civili del matrimonio concordatario, né può precludere il diritto strettamente personale ed irrinunciabile, riconosciuto ai coniugi dall’ordinamento italiano di far cessare gli stessi effetti civili” (cfr. Corte Cost. n. 169/1971; Cass. n. 11860/1993; n. 7990/1996).

Fonte: L’ex non può opporsi al divorzio: l’indissolubilità del matrimonio riguarda solo la Chiesa L’ex non può opporsi al divorzio: l’indissolubilità del matrimonio riguarda solo la Chiesa

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