Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Ai fini della configurabilità del reato ex art. 570 c.p. relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare

Nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.

Sorgente: Niente carcere per il padre che versa ai figli solo le spese per vestiti, sport e cellulare

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