«L’aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall’art. 80, comma primo, n. 1 d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell’aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne. (Fattispecie nella quale lo stupefacente veniva consegnato ai figli minori dell’assuntore che provvedevano al pagamento ed al ritiro della sostanza su disposizione di quest’ultimo)».
Sorgente: Sostanze stupefacenti e minori, la Cassazione fa il punto – Responsabile Civile