Affido superesclusivo e concentrazione di ogni potere decisionale al genitore convivente con il figlio, se l’altro – cui resta il potere/dovere di vigilanza sul minore – ne ostacola la gestione concreta del percorso di crescita. Lo precisa il Tribunale di Milano, con decreto del 10 dicembre 2015 (presidente relatore Servetti).

Sorgente: Organismo Unitario Avvocatura Italiana

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