Determina indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del c.d. danno morale (non altrimenti specificato) e del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente, ma unitariamente ristorato.
Fonte: Danno morale e danno parentale non si sommano. Secondo la Cassazione è indebita duplicazione di risarcimento (www.StudioCataldi.it)
http://www.studiocataldi.it/articoli/20411-danno-morale-o-parentale-la-sofferenza-per-la-perdita-del-congiunto-non-va-risarcita-due-volte.asp