La sentenza della Terza Sezione della Cassazione Civile, numero 24220 del 2015 (pubblicata il 27 novembre 2015), si occupa di una richiesta di risarcimento dei danni derivati dalla mancata informazione circa le indagini prenatali e la mancata diagnosi delle gravi patologie da cui era affetto il feto partorito al termine della gravidanza, non riconosciuto dai coniugi ricorrenti.
I ricorrenti vedevano rigettare la loro domanda nei primi due gradi di giudizio, venendo condannati anche alle spese dell’appello sostenute dal ginecologo chiamato in giudizio.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello precisando che spetta al medico l’onere di provare di aver fornito le informative necessarie alla paziente (come da costante orientamento giurisprudenziale) in forza del principio dell’autodeterminazione.
Qui il testo integrale della sentenza.