La Cassazione, con la sentenza n. 23668, invece, ha ribadito l’orientamento maggioritario in subiecta materia, e afferma l’inesistenza di limiti quantitativi alla misura. Così si legge: “il giudice può legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo quando questa realizzi pienamente l’assetto economico determinato in sede di separazione” ( così come Cass. Civ. 12204/1998; Cass. Civ. 1398/2004; Cass.Civ. 1398/2004; Trib. Catania 9 dicembre 2004).
Sorgente: La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare attraverso il pagamento diretto.