Non è sufficiente il carattere “dispotico e mortificante” della moglie per addebitarle la colpa del fallimento del matrimonio. Così ha deciso la Cassazione, con l’ordinanza n. 19194/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), intervenendo in un giudizio di separazione, in cui entrambi gli ex coniugi chiedevano affermarsi la responsabilità della rottura della coppia all’altro.
Sorgente: Cassazione: non basta il carattere “dispotico” della moglie per l’addebito della separazione