Praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari per non più di 12 mesi. Con l’obbligo, ogni quattro mesi, di redigere e trasmettere al Consiglio dell’Ordine una relazione sulle attività svolte, che vanno dallo studio dei fascicoli alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, fino allo svolgimento dell’attività di cancelleria.