Ai fini della prova circa la destinazione non esclusiva della sostanza stupefacente all’uso personale va negato qualsiasi limite quantitativo rigido nella distinzione tra l’ambito penale e quello amministrativo. Ne consegue che, anche nel caso in cui il quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato supera notevolmente il suo fabbisogno immediato, non può essere affermata per ciò solo la sua responsabilità penale, salvo che sussistano complessivamente elementi indiziari (compreso il dato quantitativo) tali da fornire la certezza della destinazione a terzi dello stupefacente stesso.

Non sempre la “quantità” della droga “prova” il reato – Il Quotidiano Giuridico.

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