Capita sempre più spesso, soprattutto con figli adolescenti, che dopo una separazione il ragazzo smetta di andare dal padre (o dalla madre) nei giorni stabiliti. Il calendario delle visite fissato dal giudice resta sulla carta, il genitore non collocatario vede il rapporto con il figlio sfilacciarsi settimana dopo settimana, e l’altro genitore si limita a riferire che “è lui a non voler venire”.
Per queste situazioni la riforma del processo di famiglia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta riforma Cartabia) ha introdotto una norma apposita: l’art. 473-bis.6 del codice di procedura civile. Per capirne la portata è utile leggerla insieme a un principio che la Corte di cassazione aveva già affermato con chiarezza prima della riforma, nell’ordinanza n. 10452 del 31 marzo 2022: l’ascolto del minore non è una formalità, e la sua omissione rende nullo il provvedimento.
Cosa dice l’art. 473-bis.6 c.p.c.
La norma, rubricata “Rifiuto del minore a incontrare il genitore“, prevede due ipotesi.
Primo comma. Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice:
- procede all’ascolto del minore senza ritardo;
- assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto;
- può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.
Secondo comma. Il giudice procede allo stesso modo quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e l’altro genitore, oppure la conservazione di rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo familiare.
La norma si applica ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del cosiddetto “rito unificato” (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.).
Il senso della norma
Il legislatore ha preso atto di un dato di esperienza: il rifiuto di un figlio verso un genitore è un campanello d’allarme che non può attendere i tempi ordinari di una causa. Ogni mese che passa senza contatti consolida la frattura e rende più difficile ricostruire il rapporto. Per questo la norma impone al giudice di attivarsi subito, senza aspettare l’udienza successiva o il deposito della consulenza tecnica.
La legge non dice che il rifiuto del figlio va assecondato, né che va superato con la forza. Dice che il giudice deve capirne le cause. Il rifiuto può avere origini molto diverse:
- un disagio reale, legato a comportamenti inadeguati o pregiudizievoli del genitore rifiutato;
- la difficoltà del figlio di elaborare la separazione, o il suo coinvolgimento nel conflitto tra i genitori;
- condizionamenti, più o meno consapevoli, da parte del genitore convivente;
- ragioni più ordinarie, specie negli adolescenti (impegni, amicizie, preferenza per la casa in cui vivono abitualmente).
Il secondo comma estende lo stesso percorso accelerato al caso in cui il problema venga segnalato non dal figlio, ma da un genitore che lamenta condotte ostruzionistiche dell’altro: visite saltate sistematicamente, denigrazione, trasferimenti non concordati, ostacoli ai contatti telefonici. È, in sostanza, lo strumento processuale per far emergere in tempi rapidi le situazioni comunemente descritte come “alienanti”, senza però che il giudice debba ricorrere a etichette psicologiche controverse: ciò che conta sono le condotte concrete e i loro effetti sul figlio.
L’ordinanza della Cassazione n. 10452/2022: l’ascolto è obbligatorio
Il caso
Il Tribunale di Perugia aveva disposto l’affidamento condiviso di un ragazzo di quattordici anni, con collocamento presso la madre. Il padre aveva proposto reclamo, ma la Corte d’appello aveva confermato il collocamento materno, valorizzando l’età e le condizioni di salute del padre. In nessuno dei due gradi di giudizio il ragazzo era stato ascoltato, sebbene il padre ne avesse fatto richiesta.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del padre e ha cassato il provvedimento con rinvio. Il ragionamento della Corte si articola in tre passaggi:
- L’ascolto del minore che ha compiuto dodici anni (e anche di età inferiore, se capace di discernimento) è un adempimento obbligatorio nei procedimenti in cui si adottano provvedimenti che lo riguardano (all’epoca, art. 336-bis c.c.; oggi anche art. 473-bis.4 c.p.c.).
- L’ascolto è una delle modalità più importanti con cui si riconosce al minore il diritto fondamentale di essere informato e di esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, ed è un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (artt. 315-bis c.c., 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori).
- L’ascolto non può essere sostituito da una consulenza tecnica d’ufficio: la CTU risponde a un’esigenza diversa, cioè fornire al giudice ulteriori strumenti di valutazione, mentre l’ascolto serve a raccogliere direttamente le opinioni e i bisogni del minore.
La conseguenza è netta: l’omissione ingiustificata dell’ascolto comporta la nullità del provvedimento sull’affidamento e sul collocamento.
Come si leggono insieme la norma e l’ordinanza
L’ordinanza n. 10452/2022 non riguardava specificamente un caso di rifiuto, ma il principio che afferma si salda perfettamente con l’art. 473-bis.6 c.p.c. e, anzi, ne spiega la logica.
1. Nel caso di rifiuto, l’ascolto diventa ancora più necessario. L’art. 473-bis.4 c.p.c. consente al giudice di non procedere all’ascolto, con provvedimento motivato, se esso è contrario all’interesse del minore, manifestamente superfluo, impossibile per ragioni fisiche o psichiche, o se il minore dichiara di non voler essere ascoltato.
Quando però il figlio rifiuta un genitore, l’art. 473-bis.6 impone l’ascolto “senza ritardo”: è difficile immaginare che, proprio nella situazione in cui la voce del minore è il cuore del problema, l’ascolto possa considerarsi “superfluo”. Alla luce dell’insegnamento della Cassazione, un provvedimento che regoli le visite o il collocamento di un figlio che rifiuta un genitore, senza averlo ascoltato e senza motivare adeguatamente l’omissione, si espone a una censura di nullità.
2. Ascoltare non significa obbedire. L’ascolto serve a raccogliere opinioni e bisogni, non a trasferire al minore la decisione. Le opinioni del figlio vanno tenute in considerazione in rapporto alla sua età e maturità (art. 473-bis.4, primo comma), ma il giudice resta tenuto a verificare se la volontà espressa sia genuina o frutto di condizionamenti, e se assecondarla corrisponda davvero al suo interesse. La giurisprudenza successiva lo conferma: anche nelle decisioni che hanno ritenuto legittima la sospensione degli incontri di fronte al rifiuto netto di un adolescente (si veda, ad esempio, Cass. ord. 5 agosto 2024, n. 21969), il punto decisivo è sempre l’accertamento in concreto delle ragioni e del benessere del minore.
3. La CTU non basta. Nei casi di rifiuto è frequente che il giudice disponga una consulenza psicologica sul nucleo familiare. È uno strumento utile, ma, come chiarito dall’ordinanza del 2022, non sostituisce l’ascolto diretto del minore da parte del giudice (o, nelle forme previste dall’art. 473-bis.5 c.p.c., con l’ausilio di esperti). Le due attività si integrano: la consulenza aiuta a decifrare le dinamiche familiari, l’ascolto dà voce al figlio.
4. Le “sommarie informazioni” servono a non decidere al buio. L’art. 473-bis.6 chiede al giudice di informarsi sulle cause del rifiuto: può farlo sentendo i genitori, acquisendo relazioni dei servizi sociali, della scuola, dei professionisti che seguono il minore. Il quadro che ne emerge, unito all’ascolto, consente di adottare provvedimenti proporzionati: dalla semplice rimodulazione del calendario, agli incontri in spazio neutro o con l’ausilio di un professionista, fino, nei casi più gravi di condotte ostruzionistiche, alle misure previste dall’art. 473-bis.39 c.p.c. nei confronti del genitore inadempiente.
Il conflitto di lealtà
Che cos’è
Con l’espressione conflitto di lealtà la psicologia dell’età evolutiva descrive la condizione del figlio che, dopo la separazione, si sente costretto a “scegliere da che parte stare”. Il bambino o l’adolescente percepisce che manifestare affetto per un genitore equivale a tradire l’altro: andare volentieri dal padre può sembrargli un torto fatto alla madre, e viceversa.
Per sottrarsi a questa tensione, che vive come insostenibile, il figlio finisce spesso per schierarsi con il genitore con cui convive, da cui dipende nella quotidianità e di cui avverte più da vicino la sofferenza, e per prendere le distanze dall’altro.
Il conflitto di lealtà non presuppone necessariamente una manipolazione deliberata. Può nascere da segnali sottili: la tristezza del genitore che resta solo quando il figlio parte per il fine settimana, le domande insistenti al rientro (“con chi eri? cosa ti ha detto?”), i commenti svalutanti sull’altro genitore fatti in sua presenza, il coinvolgimento del figlio nelle questioni economiche o giudiziarie della separazione. Nelle forme più gravi, il figlio viene trasformato in un alleato di un genitore contro l’altro, o investito di un ruolo protettivo verso il genitore “debole” che non gli spetta (si parla in questi casi di parentificazione o adultizzazione del minore).
Perché è decisivo nella lettura dell’art. 473-bis.6
Il conflitto di lealtà è una delle cause più frequenti del rifiuto e, al tempo stesso, quella più difficile da riconoscere, perché il figlio che lo vive non mente: è sinceramente convinto di non voler vedere il genitore rifiutato. Proprio per questo la norma non si accontenta di registrare il rifiuto, ma chiede al giudice di accertarne le cause.
Da qui alcune conseguenze pratiche.
1. La volontà del figlio va ascoltata, ma anche “letta”. L’ascolto imposto dall’art. 473-bis.6 e ribadito come obbligatorio dalla Cassazione nell’ordinanza n. 10452/2022 serve anche a cogliere i segnali di un conflitto di lealtà: un linguaggio adulto o ripetitivo, motivazioni generiche o sproporzionate rispetto ai fatti riferiti, l’assenza di ambivalenza (il genitore rifiutato descritto come interamente negativo, l’altro come interamente positivo), il riferimento a vicende che il minore non può aver vissuto direttamente. Per questo l’ascolto, specie dei più piccoli, è spesso condotto con l’ausilio di esperti, come consente l’art. 473-bis.5 c.p.c.
2. Il conflitto di lealtà non rende inutile l’ascolto. Si potrebbe pensare che, se la volontà del figlio è condizionata, sentirlo non serva. La giurisprudenza di legittimità ha escluso questa conclusione: il rischio che il conflitto tra i genitori interferisca sulle opinioni del minore incide sul peso da attribuire alle sue dichiarazioni, non sulla necessità di raccoglierle. È anzi proprio attraverso l’ascolto che il giudice può rendersi conto del condizionamento.
3. La volontà espressa non vincola il giudice. La Cassazione ha più volte affermato che le opinioni del minore sono un elemento importante ma non possono diventare l’unico fondamento della decisione: il giudice deve verificare se il rifiuto sia davvero espressione dell’interesse del figlio o il riflesso di dinamiche familiari conflittuali. In una recente ordinanza del giugno 2026 la Suprema Corte ha confermato l’affidamento al padre di un ragazzo che rifiutava nettamente di vederlo, in un caso in cui i consulenti avevano accertato un rapporto simbiotico con la madre e un pesante conflitto di lealtà che aveva reso il figlio un alleato materno contro il padre, ribadendo che la tutela della bigenitorialità è parte integrante dell’interesse del minore.
4. Il genitore che alimenta il conflitto di lealtà viola un dovere preciso. Ciascun genitore ha il dovere non solo di non ostacolare, ma di favorire attivamente il rapporto del figlio con l’altro (artt. 315-bis e 337-ter c.c.).
Le condotte che alimentano il conflitto di lealtà rientrano tra quelle che, ai sensi del secondo comma dell’art. 473-bis.6, possono essere “allegate o segnalate” per attivare il percorso accelerato, e possono incidere sulle decisioni in materia di affidamento e collocamento, oltre a giustificare le misure dell’art. 473-bis.39 c.p.c.
5. La risposta non è la forza, ma il sostegno. Proprio perché il figlio vive un disagio autentico, costringerlo agli incontri rischia di aggravare la frattura. Le soluzioni più efficaci sono di regola graduali: incontri assistiti o in spazio neutro, percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, supporto psicologico al minore, mediazione familiare dove non vi siano situazioni di violenza. L’obiettivo è “liberare” il figlio dal dovere di scegliere, restituendogli il diritto, riconosciuto dall’art. 337-ter c.c., a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Una cautela necessaria
Il conflitto di lealtà non deve diventare una formula buona per tutte le occasioni. Un rifiuto può essere fondato su esperienze reali e negative con il genitore rifiutato, fino ai casi di violenza domestica, per i quali la riforma ha previsto una disciplina specifica (artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.). La Cassazione ha più volte messo in guardia contro l’uso di costrutti psicologici non validati per spiegare automaticamente il rifiuto con la colpa del genitore convivente. Ciò che il giudice deve accertare, caso per caso, sono fatti e condotte concrete: l’art. 473-bis.6 c.p.c. offre gli strumenti per farlo in tempi rapidi.
La Carta di Noto: un parametro di metodo anche per il giudice civile
Che cos’è
La Carta di Noto è un documento di linee guida per l’esame del minore nei casi di presunto abuso sessuale, elaborato nel 1996 da un gruppo multidisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri e criminologi, e successivamente aggiornato (2002, 2011 e, da ultimo, con la Carta di Noto IV del 14 ottobre 2017). Il suo scopo è duplice: garantire la genuinità delle dichiarazioni del minore e l’attendibilità degli accertamenti tecnici, e al tempo stesso assicurargli protezione psicologica.
Va chiarito subito il suo valore giuridico: la Carta di Noto non è una fonte normativa. La giurisprudenza penale di legittimità la considera un insieme di regole di buona prassi fondate sulla letteratura scientifica; la sua inosservanza non determina di per sé la nullità o l’inutilizzabilità dell’esame del minore, ma impone al giudice di motivare in modo rigoroso sull’attendibilità delle dichiarazioni raccolte.
Perché interessa i casi di rifiuto
La Carta nasce per il processo penale e per i casi di abuso, ma i suoi principi sono di grande utilità anche nel procedimento civile ex art. 473-bis.6 c.p.c., per due ragioni.
La prima è che non di rado il rifiuto del figlio si accompagna ad allegazioni di maltrattamento o di abuso nei confronti del genitore rifiutato. In questi casi il giudice civile si trova a dover distinguere tra un rifiuto fondato su esperienze reali, che impone misure di protezione (anche ai sensi degli artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.), e un rifiuto alimentato da un racconto indotto o contaminato dal conflitto familiare. È esattamente il problema per cui la Carta di Noto è stata scritta.
La seconda è che, anche al di fuori delle allegazioni di abuso, i rischi che la Carta descrive (suggestione, contaminazione del racconto, influenza di figure significative) sono gli stessi che caratterizzano il conflitto di lealtà. Le sue indicazioni offrono quindi un criterio di metodo per un ascolto che sia davvero utile a “leggere” il rifiuto.
I principi rilevanti
Tra le indicazioni della Carta di Noto IV, alcune si prestano in modo particolare a orientare l’applicazione dell’art. 473-bis.6.
1. Ascoltare il minore il prima possibile. La Carta raccomanda che il minore sia sentito tempestivamente, prima che il ricordo si alteri e prima che il racconto venga sollecitato e rielaborato da più interlocutori. È lo stesso principio che sta alla base della formula “senza ritardo” dell’art. 473-bis.6: ogni mese di attesa espone il figlio a ulteriori pressioni e a ripetute “interviste” domestiche.
2. Ricostruire la storia del racconto. Secondo la Carta occorre verificare se il minore abbia già riferito i fatti ad altre persone, a chi, in quali circostanze e con quali modalità, se in modo spontaneo o su sollecitazione di un genitore o di un parente. Trasposto nel giudizio civile, ciò significa che le “sommarie informazioni sulle cause del rifiuto” previste dalla norma dovrebbero includere anche come e quando il rifiuto è emerso e chi ne ha raccolto per primo le ragioni.
3. Evitare domande suggestive e ripetute. La Carta raccomanda protocolli di intervista accreditati, domande aperte, l’avvertenza al minore che può rispondere “non ricordo” o “non so”. Un ascolto condotto con domande chiuse o orientate (“è vero che con papà non ti trovi bene?”) rischia di confermare, anziché verificare, la versione del genitore convivente.
4. Nessun “indicatore” automatico. Uno dei principi più importanti della Carta è che non esistono segnali psicologici, emotivi o comportamentali che possano essere assunti, da soli, come prova certa di una vittimizzazione. Il principio vale anche in senso inverso: il rifiuto, l’ansia o la chiusura del figlio non provano di per sé né l’abuso del genitore rifiutato né la manipolazione da parte del genitore convivente. Ciò che conta sono i fatti accertati, coerentemente con la cautela, già ricordata, verso le etichette psicologiche non validate.
5. Esperti con competenze specifiche e documentazione integrale. La Carta richiede che l’esame sia condotto o assistito da professionisti con formazione specifica e che sia documentato in modo integrale, preferibilmente con videoregistrazione. Il codice di rito civile è in linea con questa impostazione: l’art. 473-bis.5 c.p.c. prevede che il giudice possa farsi assistere da esperti e altri ausiliari e dispone, di regola, la registrazione audiovisiva dell’ascolto, consentendo così alle parti e ai loro consulenti di verificare a posteriori come le dichiarazioni sono state raccolte.
6. Evitare la vittimizzazione secondaria. Il minore non deve essere sottoposto a ripetuti ascolti sugli stessi fatti. Quando sul rifiuto pendono in parallelo un procedimento civile e uno penale (per esempio per maltrattamenti), è essenziale il coordinamento tra le autorità, previsto dalla disciplina sulla violenza familiare introdotta dalla riforma, così da non moltiplicare le audizioni.
Ascolto civile e testimonianza: una distinzione da tenere ferma
Occorre tuttavia evitare una sovrapposizione impropria. Nel processo civile l’ascolto è anzitutto un diritto del minore a esprimere le proprie opinioni nelle decisioni che lo riguardano, non un mezzo di prova come la testimonianza penale. La Cassazione lo ha chiarito proprio nell’ordinanza n. 10452/2022, quando ha distinto la funzione dell’ascolto da quella della consulenza tecnica. Le regole della Carta di Noto non trasformano quindi l’ascolto in un interrogatorio; ne garantiscono piuttosto la qualità, specie quando, come accade nei casi di rifiuto, le parole del figlio finiscono inevitabilmente per pesare anche sull’accertamento dei fatti.
Le ricadute pratiche
Per l’avvocato che assiste un genitore nei casi di rifiuto, i principi della Carta di Noto offrono strumenti concreti:
- chiedere che l’ascolto sia disposto tempestivamente e condotto con l’ausilio di un esperto qualificato, con registrazione audiovisiva;
- sollecitare il giudice a ricostruire la genesi del rifiuto e le precedenti narrazioni del minore;
- contestare, anche tramite il proprio consulente di parte, ascolti o colloqui condotti con modalità suggestive o ripetitive, o conclusioni fondate su presunti “indicatori” privi di riscontro;
- raccomandare al proprio assistito, chiunque sia, di non interrogare il figlio sui fatti di causa e di non coinvolgerlo nel conflitto: proprio i “colloqui” in famiglia sono la prima fonte di contaminazione del racconto.
Cosa può fare il genitore rifiutato
Per chi si trova nella posizione del genitore che il figlio non vuole più vedere, alcune indicazioni pratiche:
- Non lasciar passare il tempo. Più a lungo dura l’interruzione dei contatti, più è difficile ricucire. L’art. 473-bis.6 consente di chiedere al giudice un intervento rapido, anche con abbreviazione dei termini.
- Documentare i fatti. Date delle visite saltate, messaggi, comunicazioni con l’altro genitore, eventuali giustificazioni addotte. Il secondo comma della norma si attiva proprio su condotte “allegate o segnalate”: vanno quindi descritte in modo preciso e verificabile.
- Chiedere espressamente l’ascolto del figlio. Se il giudice non vi provvede, l’omissione non motivata può costituire motivo di impugnazione, come insegna l’ordinanza n. 10452/2022.
- Mantenere un atteggiamento collaborativo. Il giudice valuta anche il comportamento del genitore rifiutato: la disponibilità a percorsi di sostegno alla genitorialità, a incontri graduali o assistiti, pesa positivamente.
- Evitare forzature. Presentarsi a scuola o a casa dell’altro genitore pretendendo di portare via il figlio raramente aiuta, e può essere utilizzato contro chi lo fa.
Simmetricamente, il genitore convivente deve sapere che non è sufficiente “lasciar decidere il figlio”: su di lui grava il dovere di favorire attivamente il rapporto con l’altro genitore, e un atteggiamento passivo o compiacente verso il rifiuto può avere conseguenze sul regime di affidamento.
In sintesi
- L’art. 473-bis.6 c.p.c. impone al giudice, quando un figlio rifiuta di incontrare un genitore o quando sono segnalate condotte che ostacolano il rapporto, di ascoltare il minore senza ritardo, di accertare le cause del rifiuto e, se serve, di accelerare il processo.
- La Cassazione, con l’ordinanza n. 10452/2022, ha chiarito che l’ascolto del minore ultradodicenne (o più giovane ma capace di discernimento) è obbligatorio, non è sostituibile dalla CTU e la sua omissione ingiustificata rende nullo il provvedimento.
- Una delle cause più frequenti del rifiuto è il conflitto di lealtà: il figlio, per non “tradire” il genitore con cui vive, prende le distanze dall’altro. Riconoscerlo richiede un ascolto attento e qualificato; affrontarlo richiede interventi graduali e la responsabilizzazione di entrambi i genitori.
- La Carta di Noto, pur non vincolante e nata per il processo penale, offre criteri di metodo preziosi anche nel giudizio civile: ascolto tempestivo, ricostruzione della genesi del racconto, domande non suggestive, esperti qualificati, registrazione integrale e rifiuto di “indicatori” automatici.
- Lette insieme, le due fonti indicano che nei casi di rifiuto l’ascolto del figlio è il punto di partenza imprescindibile, ma non il punto d’arrivo: la decisione resta del giudice, guidata dall’interesse del minore e dal suo diritto alla bigenitorialità.
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