La sentenza Cassazione (Sezione tributaria, sentenza n. 21621/2015)
Nel diritto interno, il combinato disposto dell’art. 3, co. 3, e dell’art. 6, co. 3 – primo periodo, del d.p.r. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi sono soggette a i.v.a. solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento. Sino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell’i.v.a. (Cass. 3209/09). Dunque, per le locazioni, vere e proprie prestazioni di servizi nell’imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l’incasso del corrispettivo. Perciò, in caso di morosità del conduttore, il locatore non è tenuto a emettere fattura.
Articolo completo su Il Sole 24 Ore del 1° dicembre 2015