🐾 Danno da animale: quando l’imprudenza del danneggiato conta

Gli animali domestici hanno un nuovo statuto non solo nella comune esperienza di molte persone ma anche dal punto di vista giuridico. Se le tutele per l’animale (e per l’affetto che il proprietario ha nei suoi confronti) sono sempre maggiori, possono esserci anche spiacevoli conseguenze. Come tutelarsi?

Ci sono alcune responsabilità vengono attribuite al proprietario di un cane in caso di danni causati all’animale.

Tuttavia, mentre molti pensano che il proprietario sia sempre responsabile, a prescindere dalle circostanze, la realtà giuridica è più sfumata.

Chiaramente quando ci si trova di fronte al danneggiamento, colui che ha subito il danno è portato a chiedere un consistente risarcimento al proprietario dell’animale. Ma quali sono le norme che regolano queste situazioni?

📌 Il principio di base: Il proprietario o chi tiene l’animale risponde dei danni cagionati (art. 2052 c.c.), salvo che provi il caso fortuito.

📌 Ma c’è un’importante eccezione: Se il danneggiato ha tenuto un comportamento imprudente che ha concorso a causare l’evento, la responsabilità del proprietario può essere ridotta o esclusa (art. 1227 c.c.).

Art. 1227, comma 1, Codice Civile “Se la colpa della parte lesa ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento non è dovuto nella misura corrispondente all’entità della colpa stessa.”

💡 Cosa significa nella pratica?

  • Un cane che morde un passante che lo sta accarezzando senza autorizzazione?
  • Un incidente durante un’interazione non consentita con l’animale?
  • Comportamenti che hanno provocato l’animale?

In questi casi, il Giudice valuta il concorso di colpa e può ridimensionare la responsabilità del proprietario.

La prova del concorso di colpa non esonera il custode dall’obbligo di risarcire, ma determina una riduzione proporzionale dell’indennizzo. Il Giudice, esercitando il proprio potere discrezionale, quantifica la percentuale di colpa attribuibile alla vittima e riduce di conseguenza l’ammontare del risarcimento.

È fondamentale notare che, trattandosi di responsabilità oggettiva (art. 2052 c.c.), l’onere della prova grava sul custode, il quale deve dimostrare non solo il caso fortuito (che esonera totalmente), ma anche la condotta colposa del danneggiato che ha concorso a generare il danno.

⚖️ Consiglio pratico: Se siete proprietari di animali, documentate sempre le interazioni e mantenete misure di sicurezza adeguate. Se subite un danno, valutate attentamente se ci sono stati comportamenti che hanno concorso all’evento.

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