In tema di responsabilità medica come modificata dalla c.d. legge Balduzzi, le linee guida non hanno valore di norma cautelare. E pertanto, esse non sono idonee a rappresentare, se violate, ipotesi di colpa specifica. Queste al contrario, afferma la Corte – devono confrontarsi con la necessità di determinatezza che permea il diritto penale.
Commento alla pronuncia della Corte di Cassazione, sez. IV Penale: sentenza 29 ottobre 2015 – 3 febbraio 2016, n. 4468
Sorgente: Responsabilità medica: le linee guida non sono misure cautelari – Responsabile Civile