Mediazione civile e commerciale

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e sono state introdotte altresì nuove norme che si indicano sinteticamente di seguito: è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione solo lo svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione.

Sorgente: Ministero della Giustizia. Mediazione civile e commerciale

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